AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
 
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
           Finanziamento delle amministrazioni provinciali,
                 dei comuni e delle comunita' montane
 
  1.  Per  l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle  comunita'
montane con i seguenti fondi:
    a)  fondo  ordinario  per  la  finanza locale determinato in lire
2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni  per  i
comuni e in lire 86.700 milioni per le comunita' montane;
    b)  fondo  perequativo  per la finanza locale determinato in lire
1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni  per  i
comuni.  Il  fondo  perequativo  e'  aumentato  in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  28
novembre  1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20 (a) , attribuendo la somma riscossa dallo  Stato,
valutata  in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province,
(( per 15.000 milioni  ad  incremento  del  fondo  ordinario  per  le
comunita'  montane  e  per  la restante parte ai comuni. Le eventuali
maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite  con
le stesse modalita'; ))
    c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane  pari,  per  l'anno
1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato  in  lire  11.327.414
milioni.  Detto  fondo  e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di
lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000  milioni  per  le  province,
lire  285.000  milioni  per  i  comuni  e  lire  8.000 milioni per le
comunita' montane.
  2.  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1991, a
concedere ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,
assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad
un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per  la
costruzione,  l'ampliamento  o  la  ristrutturazione  di  acquedotti,
fognature, impianti di depurazione delle acque,  di  smaltimento  dei
rifiuti  solidi  urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il
trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di  ammortamento  dei
mutui   contratti,  valutato  in  lire  65.000  milioni  a  decorrere
dall'anno 1992, e' assunto a carico  del  bilancio  dello  Stato.  La
somma  messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre
il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui  di  cui  al
presente  comma  possono essere concessi, su deliberazione dei comuni
beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i
comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul
territorio dei medesimi, o, per gli  impianti  di  depurazione  e  di
smaltimento,  essi siano comunque destinati a servizio permanente dei
comuni beneficiari.
(( 2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla  ))
(( Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni,         ))
(( comunita' montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1.         ))
(( dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. ))
(( 403 (b), pari a lire 8.000 miliardi, e' destinato               ))
(( esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti.    ))
(( I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiuntivi       ))
(( all'attivita' ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla ))
(( somma sopra indicata.                                           ))
(( 2-ter. Gli enti di cui al comma 2- bis possono                  ))
(( utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento      ))
(( ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle          ))
(( provvidenze previste dalle leggi speciali.                      ))
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             (a)   L'art.   6,   comma   7,   del  D.L.  n.  511/1988
          (Disposizioni urgenti in materia  di  finanza  regionale  e
          locale)  come modificato dall'art.  18, comma 5, del D.L. 2
          marzo 1989, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,  nella
          legge   24   aprile   1989,  n.  144,  stabilisce:  "7.  Le
          addizionali relative  a  forniture  con  potenza  impegnata
          superiore  a  200  chilowatt,  nonche' quelle relative alle
          imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate
          e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di
          consumo sull'energia elettrica e sono versate  in  apposito
          conto  corrente  aperto  presso la Tesoreria centrale dello
          Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere
          a  favore  dei  comuni  e  delle province". Con decreto del
          Ministro del tesoro le somme affluite  nel  predetto  conto
          corrente  di  tesoreria  sono prelevate per essere iscritte
          nei competenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione
          tra i comuni e le province secondo criteri individuati  dal
          Ministero dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. In
          relazione  al  particolare  ordinamento  finanziario  delle
          province di Trento e di Bolzano le addizionali  di  cui  al
          presente   comma,   riscosse   nell'ambito  delle  province
          medesime, sono  versate  direttamente  ai  comuni  ed  alle
          province con le modalita' previste dal comma 5".
   (b)  Il  comma 0.1. dell'art. 5 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza locale) cosi' recita: "0.1. Per  l'anno
1991  l'ammontare  dei  mutui  concedibili  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti a favore di  province,  comuni,  comunita'  montane  e  loro
consorzi non potra' essere inferiore a 8.000 miliardi di lire".