AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane 1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi: a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunita' montane; b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) , attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province, (( per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalita'; )) c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunita' montane. 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. (( 2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla )) (( Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, )) (( comunita' montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. )) (( dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. )) (( 403 (b), pari a lire 8.000 miliardi, e' destinato )) (( esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. )) (( I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiuntivi )) (( all'attivita' ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla )) (( somma sopra indicata. )) (( 2-ter. Gli enti di cui al comma 2- bis possono )) (( utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento )) (( ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle )) (( provvidenze previste dalle leggi speciali. )) _____ (a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) come modificato dall'art. 18, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, stabilisce: "7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministero dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma 5". (b) Il comma 0.1. dell'art. 5 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) cosi' recita: "0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunita' montane e loro consorzi non potra' essere inferiore a 8.000 miliardi di lire".